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lunedì 11 luglio 2016

Bonus matrimonio dell’INPS: l’assegno per il congedo straordinario di matrimonio.

Nonostante le numerose bufale che si sono diffuse nel web, esiste davvero un bonus matrimonio.



 Il bonus matrimonio 2016 è un’agevolazione riconosciuta dall’INPS in occasione delle nozze, a quei coniugi, che in possesso di specifici requisiti, presentano apposita domanda all’Istituto.



Come funziona il bonus matrimonio 2016? 

Chi può farne richiesta? Come presentare domanda? Vediamolo di seguito.


Cominciamo subito col dire che la notizia di un ipotetico bonus sposi 2016 di 25.000 euro di finanziamento che spetterebbe alle coppie che si sposano entro la fine del prossimo anno, è una falsa notizia. Sul web infatti, sta girando in modo virale l’annuncio che la Comunità Europea avrebbe previsto a favore delle giovani famiglie che si sposano, un incentivo di 25 mila euro per i coniugi che convolano a nozze entro la fine di dicembre 2016 e la cui domanda dovrebbe essere presentata ad un fantomatico Sportello Unico Europeo che in realtà non esiste.

L’unico bonus matrimonio 2016 previsto, è quello riconosciuto dall’INPS che si chiama Assegno congedo matrimoniale e che rientra tra le agevolazioni 2016 richiedibili dalle neofamiglie.



Assegno congedo matrimoniale 

COSA E’

È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

A CHI SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
contraggono matrimonio civile o concordatario;
possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Spetta anche:
ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA
L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
aziende agricole;
commercio;
credito;
assicurazioni;
enti locali;
enti statali;
aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari). 


QUANTO SPETTA

Operai e apprendisti:
7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Lavoratori a domicilio:
7 giornate di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Marittimi:
8 giornate di salario medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Part- time verticale:
spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.


CUMULABILITÀ/INCUMULABILITÀ

L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea. È incumulabile, invece, con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

LA DOMANDA

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

allegando la documentazione che segue:

Lavoratori disoccupati

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
copia dell’ultima busta paga. 


Lavoratori richiamati alle armi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
copia dell’ultima busta paga. 


IL PAGAMENTO

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps da datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps. 


Se ne avete diritto approfittatene, prima che cambiano idea! 

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Fonte : https://www.investireoggi.it/…/bonus-matrimonio-2016-verit…/
Foto : https://www.investireoggi.it/…/bonus-matrimonio-2016-verit…/
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